Art. 22
Atti delegati
In vigore dal 11 dic 2013
Atti delegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo ad integrazioni degli indicatori di cui all'allegato, se detti indicatori possono aiutare a misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi generali e specifici del programma COSME.
2. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell' riguardo alle modifiche a determinati dettagli specifici riguardanti gli strumenti finanziari. Questi riguardano: la percentuale di investimenti a titolo dell'EFG rispetto al totale degli investimenti dell'Unione nei fondi di capitale di rischio in fase di avviamento e la composizione dei portafogli cartolarizzati dei prestiti.
3. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell' riguardo alle modifiche delle percentuali indicative di cui all', paragrafo 3, che, in ciascun caso, le farebbero superare di più del 5 % il valore della dotazione finanziaria, qualora si rendesse necessario il superamento di detto limite.
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