Art. 11

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI

In vigore dal 11 dic 2013
Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI 1.   La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, in modo da rendere più efficaci, coerenti e coordinate le politiche nazionali e regionali a favore della competitività, della sostenibilità e della crescita delle imprese dell'Unione. 2.   La Commissione può sostenere azioni specifiche al fine di migliorare le condizioni generali per le imprese, in particolare le PMI, riducendo ed evitando gli oneri amministrativi e normativi eccessivi. Fra tali misure si possono annoverare: la valutazione periodica dell'impatto del pertinente diritto dell'Unione sulle PMI, in caso ricorrendo a una tabella, il sostegno a gruppi di esperti indipendenti e lo scambio di informazioni e buone prassi, anche in ordine all'applicazione sistematica di test PMI a livello dell'Unione e degli Stati membri. 3.   La Commissione può sostenere le azioni volte a sviluppare nuove strategie di competitività e sviluppo delle imprese, tra cui: a) misure per migliorare l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese, anche condividendo le buone prassi sulle condizioni generali e sulla gestione di cluster e reti di imprese a livello mondiale e promuovendo la collaborazione transnazionale fra cluster e reti di imprese, lo sviluppo di prodotti, tecnologie, servizi e processi sostenibili, nonché l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica e la responsabilità sociale delle imprese; b) misure per trattare gli aspetti internazionali delle politiche della concorrenza, con particolare attenzione alla cooperazione tra gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti al programma COSME e i partner commerciali mondiali dell'Unione; c) misure per migliorare lo sviluppo delle politiche a favore delle PMI, la cooperazione tra decisori, le valutazioni inter pares e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, tenendo conto, se del caso, dei dati concreti disponibili e dei pareri delle parti interessate e, soprattutto, al fine di agevolare l'accesso delle PMI ai programmi e alle misure dell'Unione in conformità del piano d'azione dello SBA. 4.   La Commissione può, promuovendo il coordinamento, sostenere l'azione intrapresa negli Stati membri al fine di accelerare l'emergenza di industrie competitive con un potenziale di mercato. Detto sostegno può comprendere azioni a favore dello scambio di buone pratiche e l'individuazione dei requisiti delle industrie, in particolare le PMI, in termini di competenze e formazione, in particolare le competenze digitali, come anche azioni volte a stimolare l'avvio di nuovi modelli di impresa e la cooperazione tra le PMI a favore di nuove catene di valore, oltre allo sfruttamento commerciale di idee rilevanti per prodotti e servizi nuovi. 5.   La Commissione può integrare le azioni degli Stati membri intese a potenziare la competitività e sostenibilità delle PMI dell'Unione in settori caratterizzati da un significativo potenziale di crescita, soprattutto quelli con un'elevata presenza di PMI, ad esempio il turismo. Può rientrare in quest'attività la promozione della cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche.
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