Art. 2
In vigore dal 10 dic 2013
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’elenco degli aromatizzanti di affumicatura autorizzati si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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