Art. 1
In vigore dal 9 dic 2013
In deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni viticole o in una loro parte, figuranti nell’allegato del presente regolamento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2013, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2013, non può superare i seguenti limiti:
a)
3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
2,0 % vol. nelle zone viticole C I e C II di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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