Art. 2

In vigore dal 4 dic 2013
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, i formulari che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, possono, se necessario, essere compilati a mano in modo leggibile. Tali formulari non devono contenere né cancellature, né parole sovrascritte, né altre alterazioni e si compongono di due esemplari. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita ad inchiostro e in stampatello maiuscolo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2013/1352 | Portale Normativo