Art. 2

In vigore dal 2 dic 2013
1.   Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 513/2013 sulle importazioni di wafer (i wafer sono di spessore non superiore a 400 micrometri) e moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W destinati esclusivamente all'utilizzazione diretta come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono svincolati. 2.   Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 513/2013 sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di pannelli e celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT, sono definitivamente riscossi. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
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