Art. 1
In vigore dal 28 nov 2013
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di notificare la loro strategia e la domanda di aiuto per il periodo compreso tra il 1o agosto 2014 e il 31 luglio 2015, entro il 30 aprile 2014.
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 288/2009, la Commissione stabilisce l’assegnazione definitiva dell’aiuto, per il periodo compreso tra il 1o agosto 2014 e il 31 luglio 2015, entro il 30 giugno 2014.
Storico versioni
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