Art. 20

Requisiti applicabili ai cavalletti

In vigore dal 21 nov 2013
Requisiti applicabili ai cavalletti I requisiti e i procedimenti di prova applicabili ai cavalletti di cui all’allegato II (C15) del regolamento (UE) n. 168/2013 devono essere rispettivamente verificati ed eseguiti in conformità all’allegato XVI del presente regolamento.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2014/44 — Requisiti applicabili ai cavalletti | Portale Normativo