Art. 1
In vigore dal 21 nov 2013
1. Per i pescherecci dell’Unione che praticano attività di pesca oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, che sbarcano le loro catture in Spagna e che appartengono alle flotte elencate nel paragrafo 2, il termine minimo di notifica di quattro ore di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è ridotto a due ore e mezzo.
2. Il paragrafo 1 si applica esclusivamente ai seguenti pescherecci:
a)
pescherecci con reti a strascico (TR), pescherecci a reti (GN) e pescherecci con palangari di fondo (LL) impegnati in attività di pesca di stock di nasello e di scampo, oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, nel mare Cantabrico e a nord-ovest della penisola iberica (divisioni CIEM VIIIc e IXa);
b)
pescherecci con reti a strascico (TR) impegnati in attività di pesca di stock di nasello e di scampo, oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, in acque portoghesi (divisione CIEM IXa).
Storico versioni
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