Art. 1

In vigore dal 21 nov 2013
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata. In deroga al primo comma, la denominazione «Cheddar» può continuare ad essere utilizzata nel territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico di quest’ultima.
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