Art. 8
Studi di fattibilità
In vigore dal 20 nov 2013
Studi di fattibilità
1. Gli Stati membri effettuano studi di fattibilità sull’utilizzo della definizione di «dimora abituale» per la popolazione e gli eventi di stato civile di cui all’, paragrafi 1 e 2.
2. I risultati degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.
3. Al fine di facilitare l’esecuzione degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione può fornire sostegno finanziario agli istituti statistici nazionali e alle altre autorità nazionali di cui all’ del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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