Art. 8

Studi di fattibilità

In vigore dal 20 nov 2013
Studi di fattibilità 1.   Gli Stati membri effettuano studi di fattibilità sull’utilizzo della definizione di «dimora abituale» per la popolazione e gli eventi di stato civile di cui all’, paragrafi 1 e 2. 2.   I risultati degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2016. 3.   Al fine di facilitare l’esecuzione degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione può fornire sostegno finanziario agli istituti statistici nazionali e alle altre autorità nazionali di cui all’ del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1260:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2013/1260 — Studi di fattibilità | Portale Normativo