Art. 30

Revisione

In vigore dal 20 nov 2013
Revisione 1.   La Commissione valuta quali violazioni del presente regolamento debbano rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE al fine di conseguire l’equivalenza delle disposizioni relative alle violazioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   La Commissione riesamina il presente regolamento al più tardi diciotto mesi prima della data di entrata in vigore della convenzione di Hong Kong e nel contempo presenta, se del caso, appropriate proposte legislative a tal fine. Detto riesame prende in considerazione l’eventuale inserimento degli impianti di riciclaggio delle navi autorizzati dalla convenzione di Hong Kong nell’elenco europeo, al fine di evitare la duplicazione dei lavori e degli oneri amministrativi. 3.   La Commissione riesamina periodicamente il presente regolamento e, se del caso, presenta tempestive proposte per far fronte agli sviluppi relativi alle convenzioni internazionali, inclusa la convenzione di Basilea, ove necessario. 4.   Nonostante il paragrafo 2, la Commissione, entro cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte legislative intese a garantire che i suoi obiettivi siano conseguiti e il suo impatto sia assicurato e giustificato.
Storico versioni

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