Art. 26
Disposizione transitoria
In vigore dal 20 nov 2013
Disposizione transitoria
A decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo, gli Stati membri, prima della data di applicazione del presente regolamento, possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo. In tal caso, il regolamento (CE) n. 1013/2006 non si applica.
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