Art. 4

Olio d’oliva

In vigore dal 20 nov 2013
Olio d’oliva In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d’importazione di olio d’oliva per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato I del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (19).
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Olio d’oliva (Art. 4 Regolamento (UE) 2013/1191) — Testo vigente | Portale Normativo