Art. 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 20 nov 2013
Riesame dei prodotti fitosanitari 1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl-M come sostanza attiva entro il 31 ottobre 2014. Entro tale data essi verificano in particolare che vengano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad esclusione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1 ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga benalaxyl-M come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte entro il 30 aprile 2014 nell’elenco figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, va riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. Sulla base di tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In base a quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente benalaxyl-M come unica sostanza attiva, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente benalaxyl-M come una di più sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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