Art. 3
In vigore dal 19 nov 2013
Se un nuovo produttore esportatore argentino o indonesiano fornisce alla Commissione elementi sufficienti per dimostrare che:
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non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012),
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non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori di Argentina o Indonesia soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
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ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione,
l’, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato ma escluse dal campione e quindi soggette all’aliquota media ponderata del dazio del paese interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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