Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013

In vigore dal 19 nov 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013 Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock 1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock: a) eglefino nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa; b) melù nelle acque UE e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV; c) sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId; d) sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV; e) sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1.; f) sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa; g) aringa nelle acque UE, norvegesi e internazionali delle zone I e II. 2.   Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell’allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All’atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2013. 3.   I quantitativi utilizzati nel 2013 nell’ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione. 4.   I quantitativi non utilizzati nell’ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione. 5.   I quantitativi scambiati con altri Stati membri conformemente all’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4. 6.   Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell’opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»; 2) all’articolo 10, paragrafo 2, sono soppressi i termini «allegato I del»; 3) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Squali 1.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae. 2.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca, fatta eccezione per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 metri che esercitano attività di pesca esclusivamente nella zona economica esclusiva (ZEE) del rispettivo stato di bandiera e a condizione che tali catture siano destinate esclusivamente al consumo locale. 3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»; 4) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale 1.   Gli Stati membri garantiscono che non sia aumentato il numero di giorni di pesca assegnati a navi con reti da circuizione per la pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa fra 20° N e 20° S. 2.   Le navi UE non esercitano la pesca diretta del tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC.»; 5) l’allegato IA è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 6) l’allegato ID è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; 7) l’allegato IIA è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 8) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento; 9) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento.
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