Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 19 nov 2013
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture e le catture accessorie sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
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