Art. 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
In vigore dal 18 nov 2013
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. Entro il 31 ottobre 2014, gli Stati membri provvedono a modificare o eventualmente a revocare, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono come sostanza attiva l’olio di arancio.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo le condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente olio di arancio come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte entro il 30 aprile 2014 all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, dovrà essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto emerso, gli Stati membri devono:
a)
se un prodotto contiene olio di arancio come unica sostanza attiva, modificare o eventualmente revocare l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015; oppure
b)
se un prodotto contiene olio di arancio come una tra più sostanze attive, modificare o eventualmente revocare l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015 o, se successivo, entro il termine fissato per tale modifica o revoca dall’atto, o dagli atti, con cui la sostanza, o le sostanze, in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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