Art. 1
In vigore dal 15 nov 2013
Nel regolamento (CE) n. 147/2003, l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 bis
In deroga all’, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 10, lettera b) della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2111 (2013), o a essere utilizzati unicamente dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali conformemente al paragrafo 10, lettera e) dell'UNSCR 2111 (2013);
b)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere i partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012 (o nell’ambito del successivo concetto strategico dell’Unione africana), in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, conformemente al paragrafo 10, lettera c) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tali partner;
c)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza dell’ONU in Somalia (UNSOM), conformemente al paragrafo 10, lettera a) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tale personale;
d)
la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e
ii)
lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
e)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell’allegato III, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo; e
ii)
il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) è stato informato dettagliatamente, con almeno cinque giorni di anticipo, di qualsiasi consulenza, assistenza o formazione destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, fornendo tutte le informazioni pertinenti conformemente al paragrafo 16 dell’UNSCR 2111 (2013),
f)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere la missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM) o a essere utilizzati da tale missione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1153:oj#art-1