Art. 1
Circostanze che impediscono lo svolgimento dell’asta
In vigore dal 13 nov 2013
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
1)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati (di seguito «prodotto messo all’asta»).»
2)
all’articolo 7, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d’asta, se designato, e previa informazione delle autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56.
Tra due periodi d’offerta sulla stessa piattaforma d’asta, la piattaforma d’asta in questione può modificare il metodo. Essa informa in merito il sorvegliante d’asta, se designato, e le autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56, senza indugio.
La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.
8. Se una o più aste sono annullate ai sensi del paragrafo 5 o 6, il volume combinato delle quote di tali aste è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate.
Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate.».
3)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato il sorvegliante d’asta, se designato, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.»
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.
Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è in linea di massima distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.»
4)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Circostanze che impediscono lo svolgimento dell’asta
Fatta salva, se del caso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 58, una piattaforma d’asta può annullare un’asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di essere perturbato. Qualora sia annullate una o più aste consecutivamente, il volume combinato delle quote di tali vendite all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.
Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.»
5)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 settembre dell’anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il calendario delle singole aste condotte da piattaforme non designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento è definito e pubblicato in conformità dell’articolo 32 del presente regolamento.
L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma di vendita all’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.»
6)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Volumi annui di quote da mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE
1. Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno è pari al 15 % del volume previsto di tali quote in circolazione per tale anno. Se il volume messo all’asta in un determinato anno è inferiore o superiore al 15 % del volume effettivamente messo in circolazione per l’anno in questione, il volume da mettere all’asta nell’anno successivo correggerà la differenza. Le quote che rimangono dopo l’ultimo anno di un periodo di scambio sono messe all’asta nei primi quattro mesi dell’anno successivo.
Il volume di quote da mettere all’asta nell’ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.
2. Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, la porzione di quote che ciascuno Stato membro deve mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE è stabilito a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva.»
7)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. A partire dal 2013, per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento in linea di massima determinano e pubblicano, entro il 30 settembre dell’anno precedente o appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»
b)
al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:
«L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.»
8)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi.»
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Una piattaforma d’asta può offrire, e gli Stati membri possono imporre alla piattaforma di offrire, uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.»
9)
all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il gestore o l’operatore aereo titolare di un conto di deposito di gestore o operatore aereo, che presenta l’offerta per conto proprio, nonché l’eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l’operatore;»
10)
all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La domanda di ammissione all’asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d’asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.»
11)
l’articolo 22 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme, secondo modalità concordate reciprocamente, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 8, primo comma.»
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro, le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro interessato abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 28, o come vietato dall’articolo 38, da parte di qualsiasi soggetto che lavora per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 42, paragrafi 1 e 2.»
12)
all’articolo 24, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora motivi di forza maggiore impediscano al sorvegliante d’asta di svolgere, del tutto o in parte, i compiti che gli incombono rispetto a un’asta, la piattaforma d’asta in questione può decidere di condurre l’asta a condizione che predisponga misure adeguate per garantire la corretta vigilanza dell’asta stessa. Quanto precede si applica anche fino al momento in cui il primo sorvegliante d’asta designato a norma del paragrafo 2 inizia a monitorare le aste in questione, come precisato nel contratto di designazione del sorvegliante.»
13)
all’articolo 25, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il sorvegliante d’asta esprime pareri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafo 1, e secondo il disposto dell’allegato III. I pareri sono emessi entro un lasso di tempo ragionevole.»
14)
all’articolo 27 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta presenta la propria strategia particolareggiata di uscita alla Commissione, che consulta il sorvegliante d’asta in merito. Entro due mesi dalla data di ricevimento del parere del sorvegliante d’asta ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, la piattaforma riesamina e, se necessario, modifica la propria strategia di uscita, tenendo nella massima considerazione detto parere.»
15)
all’articolo 30, paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 o 2, e con i calendari previsti da altri Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26 ma decidono di designare piattaforme d’asta proprie;»
16)
all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall’articolo 27.
Tuttavia, una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro che ha il potere di nomina, che è tenuto a consultare il sorvegliante d’asta in merito.»
17)
all’articolo 32, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Per le quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d’asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che detta piattaforma non debba ancora essere designata. Le piattaforme d’asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»
18)
all’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In seguito alla presentazione da parte del sorvegliante d’asta della relazione annuale consolidata in materia di aste condotte nel 2014, la Commissione provvede alla valutazione delle disposizioni del presente regolamento, compreso il funzionamento di tutti i procedimenti d’asta.»
19)
all’articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui operatore organizza un mercato di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.»
20)
all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La piattaforma, con i sistemi di compensazione o i sistemi di regolamento ad essa collegati, trasferisce gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa, a seguito della vendita all’asta di quote contemplate dal capo II e dal capo III della direttiva 2003/87/CE, ai responsabili del collocamento che hanno venduta all’asta le quote in questione, ad eccezione degli importi per i quali è invitata a fungere da agente erogatore in relazione al sorvegliante d’asta.»
21)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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