Art. 2
In vigore dal 8 nov 2013
1. Gli Stati membri calcolano e pubblicano i diritti di credito internazionale per tutti i gestori in conformità dell’, paragrafo 1, e li comunicano alla Commissione in conformità dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 389/2013 un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per i gestori di cui all’, paragrafo 2, e per gli operatori aerei di cui all’, paragrafo 5, i diritti di utilizzo di crediti internazionali sono calcolati in base alle emissioni verificate e sono aggiornati annualmente. Per i gestori di cui all’, paragrafi 3 e 4, saranno calcolati dei diritti di utilizzo dei crediti aggiornati in funzione del valore più elevato tra i diritti calcolati all’, paragrafo 1, e il 4,5 % delle emissioni verificate per il periodo dal 2013 al 2020. Una volta approvate le emissioni, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche ai diritti di utilizzo di crediti internazionali conformemente all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 389/2013.
Storico versioni
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