Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 7 nov 2013
Misure transitorie I preparati di cui all’allegato e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2014 in conformità alle disposizioni applicabili fino al 28 novembre 2013, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
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