Art. 3
Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica
In vigore dal 6 nov 2013
Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica
L’importo per il finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti nel programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013 ai fini dell’attuazione di quest’ultimo non può superare l’1 % del totale del finanziamento del programma previsto dall’articolo 18, paragrafo 2 del suddetto regolamento.
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