Art. 3

In vigore dal 6 nov 2013
Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 27 maggio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 27 novembre 2013 possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2013/1101 — Testo vigente | Portale Normativo