Art. 2
In vigore dal 5 nov 2013
Qualora un produttore esportatore dell’India fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
a)
durante il periodo dell’inchiesta (1o aprile 2011 - 31 marzo 2012) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, provenienti dall’India;
b)
non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; nonché
c)
successivamente al termine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione,
L’, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco di cui all’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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