Art. 2
In vigore dal 4 nov 2013
All’articolo 8, il paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal seguente:
«2. A norma dell’allegato del regolamento (CE) n. 638/2004 gli Stati membri possono inoltre rilevare il valore statistico delle merci.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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