Art. 3

Condizioni sanitarie per l’importazione di prodotti di origine animale

In vigore dal 31 ott 2013
Condizioni sanitarie per l’importazione di prodotti di origine animale 1.   L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per cui non sono state stabilite condizioni sanitarie per l’importazione armonizzate a livello dell’Unione. Le importazioni di tali prodotti di origine animale devono essere conformi alle condizioni sanitarie per l’importazione dello Stato membro destinatario. 2.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi dai prodotti composti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 28/2012, sono esentati dagli obblighi stabiliti dall’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. Le importazioni di tali prodotti alimentari devono essere conformi alle norme armonizzate dell’Unione, ove applicabili, e alle norme nazionali applicate dagli Stati membri negli altri casi.
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