Art. 1

In vigore dal 30 ott 2013
Il punto 3 dell’allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è sostituito dal seguente: «3.   Zucchero Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell’UE (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90 ) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80 ) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco). Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna della qualità tipo, quale definito al punto B.III dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*1) viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per il coefficiente 1,0869565. Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna non di qualità tipo viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per un coefficiente ottenuto dividendo 100 per il rendimento dello zucchero greggio di canna. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato secondo il metodo di cui al punto B.III, paragrafo 3, dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007. (*1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).» "
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/1063 | Portale Normativo