Art. 3

In vigore dal 29 ott 2013
Il preparato di cui all’allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 19 maggio 2014 in conformità alle disposizioni applicabili fino al 19 novembre 2013 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2013/1059 — Testo vigente | Portale Normativo