Art. 2

In vigore dal 25 ott 2013
Per un periodo transitorio che termina il 30 maggio 2014 è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di api di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello QUE riportato nell’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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