Art. 3
Requisiti di montaggio e di dimostrazione attinenti alla sicurezza funzionale
In vigore dal 24 ott 2013
Requisiti di montaggio e di dimostrazione attinenti alla sicurezza funzionale
1. I sistemi, le componenti e le unità tecniche indipendenti che incidono sulla sicurezza funzionale, di cui i fabbricanti muniscono i veicoli appartenenti alla categoria L devono essere progettati, costruiti e montati in modo da permettere al veicolo, usato normalmente e mantenuto secondo le prescrizioni del fabbricante, di soddisfare i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova. In conformità agli articoli da 6 a 22, i fabbricanti devono dimostrare all’autorità di omologazione mediante prove fisiche di dimostrazione che i veicoli appartenenti alla categoria L resi disponibili sul mercato, immatricolati o messi in servizio nell’Unione sono conformi alle prescrizioni di sicurezza funzionale di cui agli del regolamento (UE) n. 168/2013 e soddisfano i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova di cui al presente regolamento.
2. I fabbricanti devono dimostrare che le parti e i dispositivi di ricambio resi disponibili sul mercato o messi in servizio nell’Unione sono omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 168/2013, come specificato dai requisiti tecnici dettagliati e dalle procedure di prova di cui al presente regolamento. Un veicolo omologato appartenente alla categoria L munito di una parte o di un dispositivo di ricambio siffatti deve soddisfare gli stessi requisiti delle prove di sicurezza funzionale e ottenere gli stessi valori limite di prestazione di un veicolo munito di una parte o di un dispositivo originale che soddisfa i requisiti di durata almeno pari a quelli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013.
3. I fabbricanti devono presentare all’autorità di omologazione una descrizione dei provvedimenti presi per impedire alterazioni e modifiche al sistema di gestione del gruppo motore, centraline di controllo della sicurezza funzionale comprese.
Storico versioni
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