Art. 24
Omologazione di veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti
In vigore dal 24 ott 2013
Omologazione di veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti
In conformità all’ del regolamento (UE) n. 168/2013, e a decorrere dalle date fissate nell’allegato IV, le autorità nazionali, nel caso di veicoli nuovi non conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 168/2013 e alle disposizioni del presente regolamento, cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013, i certificati di conformità e possono vietare, per ragioni di sicurezza funzionale, la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o la circolazione di tali veicoli.
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