Art. 24
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 22 ott 2013
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 2 dicembre 2013.
3. La Bulgaria, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia istituiscono un centro nazionale di coordinamento in conformità dell' a decorrere dal 2 dicembre 2013.
Gli altri Stati membri istituiscono un centro nazionale di coordinamento in conformità dell' a decorrere dal 1o dicembre 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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