Art. 2
In vigore dal 22 ott 2013
Il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea è così modificato:
1)
all', il secondo trattino è soppresso;
2)
all' è aggiunto il punto seguente:
"f)
l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a un'agenzia di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, a eccezione dei direttori e vicedirettori delle agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, nonché dei funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.";
3)
l' è soppresso;
4)
all'articolo 3 ter, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i)
funzionari o agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST/SC e AST;";
5)
all'articolo 8, primo comma, i termini ", lettera a)" sono sostituiti dai termini ", lettera a) o all', lettera f)";
6)
all'articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso;
7)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
al primo comma, prima frase, i termini "articoli da 11 a 26" sono sostituiti dai termini "articoli da 11 a 26 bis";
b)
al terzo comma, i termini "secondo comma" sono sostituiti dal termine "terzo comma";
8)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'assunzione di agenti temporanei assicura all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunte su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione.
Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.
Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di uno Stato membro. Tuttavia, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, adotta le disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.
Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del precedente comma.
Per agevolare le assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di sostenere un'istruzione plurilingue e multiculturale per i figli dei propri dipendenti.";
b)
al paragrafo 5, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti dai termini "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";
9)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
1. L'agente temporaneo è tenuto a effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi.
Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità a norma dell'articolo 58 dello statuto o infortunio, a svolgere le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo di durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.
2. In caso di manifesta inidoneità dell'agente temporaneo, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di prova.
Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese oppure di assegnare l'agente temporaneo in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.
3. Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente temporaneo che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.
Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.
L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.
La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II dello statuto.
4. L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.";
10)
all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:
"L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato agente temporaneo nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.";
11)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16
Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro su turni, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi e i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto. Agli agenti temporanei di cui all'articolo 29 dell'allegato XIII dello statuto, si applicano inoltre per analogia gli articoli 41, 42, 45 e 46 dello statuto, indipendentemente dalla loro data di assunzione.
Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello statuto è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.
Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.
Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto durante lo svolgimento delle sue mansioni continua a percepire, per l'intero periodo della sua incapacità lavorativa, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio della pensione di invalidità prevista dall'articolo 33.";
12)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, su richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi improrogabili di natura personale. L'articolo 12 ter dello statuto continua ad applicarsi durante il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali.
L'autorizzazione di cui all'articolo 12 ter non è concessa all'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporti azioni di lobbying o di consulenza presso la propria istituzione o che potrebbe portare a un'incompatibilità, effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione.
L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:
—
tre mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a quattro anni,
—
12 mesi negli altri casi.
La durata dell'aspettativa di cui al primo comma non è presa in considerazione ai fini dell'articolo 44, primo comma, dello statuto.
Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura da parte del regime di sicurezza sociale prevista dall'articolo 28 è sospesa.
Tuttavia, l'agente temporaneo che non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale può chiedere, al più tardi nel mese successivo a quello in cui ha inizio l'aspettativa senza assegni, di continuare a beneficiare della copertura contro i rischi di cui all'articolo 28, purché sostenga la metà dei costi relativi ai contributi previsti da tale articolo per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati con riferimento all'ultimo stipendio base dell'agente.
Inoltre, l'agente temporaneo di cui all', lettera c) o d), che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può chiedere di continuare ad acquisire gli ulteriori diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41; il contributo è calcolato con riferimento allo stipendio base dell'agente temporaneo nel suo grado e scatto.
Alle donne il cui congedo di maternità è iniziato prima della scadenza del loro contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.";
13)
l'articolo 20 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il termine "adeguamenti" è sostituito dal termine "attualizzazioni";
b)
al paragrafo 3, i termini "prelievo speciale" sono sostituiti dai termini "prelievo di solidarietà";
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'articolo 44 dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei.";
14)
l'articolo 28 bis è così modificato:
a)
all', ultima frase, il termine "adeguata" è sostituito dal termine "attualizzata";
b)
al paragrafo 10 i termini "istituzioni dell'Unione" sono sostituiti dai termini "autorità delle istituzioni di cui all'articolo 6, primo comma";
c)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
"Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente da tale relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 del presente articolo nell'interesse dell'equilibrio del regime.";
15)
all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, i termini "65 anni" sono sostituiti dai termini "66 anni";
16)
l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Articolo 34
Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 35 a 38.
In caso di decesso di un ex agente che sia titolare di una indennità d'invalidità o di un ex agente ai sensi dell', lettere a), c), d), e) o f), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'agente deceduto, quali definiti al capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.
In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno, sia di un agente temporaneo sia di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, sia di un ex agente temporaneo che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capi 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.";
17)
all'articolo 36, primo comma, seconda frase, i termini ", lettera a), c) o d)" sono sostituiti dai termini ", lettera a), c), d), e) o f)";
18)
all'articolo 37, quarto comma, i termini "63 anni di età" sono sostituiti dai termini "età pensionabile" e i termini ", lettera a), c) o d)" sono sostituiti dai termini ", lettera a), c), d), e) o f)";
19)
all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all' ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capo 3, e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.";
20)
l'articolo 42, primo comma, è sostituito dal seguente:
"Alle condizioni che devono essere stabilite dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, un agente ha facoltà di chiedere a tale autorità di effettuare i versamenti che egli deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel proprio paese d'origine.";
21)
l'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"Articolo 47
Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:
a)
alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto; o
b)
per i contratti a tempo determinato:
i)
alla data stabilita nel contratto;
ii)
alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;
iii)
nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto ii); o
c)
per i contratti a tempo indeterminato:
i)
alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti; o
ii)
nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto i).";
22)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 48 bis
Nel corso di una qualsiasi legislatura, l'articolo 50 dello statuto può essere applicato per analogia a un massimo di cinque agenti temporanei di alto livello dei gruppi politici del Parlamento europeo di grado AD 15 o AD 16, purché abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età e abbiano maturato 20 anni di servizio nelle istituzioni e almeno due anni e mezzo di anzianità nel loro ultimo grado.";
23)
all'articolo 50 quater, il paragrafo 2 è soppresso;
24)
al titolo II è aggiunto il capo seguente:
"CAPO 11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI TEMPORANEI DI CUI ALL', LETTERA F)
Articolo 51
L'articolo 37, a eccezione del primo comma, lettera b), e l'articolo 38 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei di cui all', lettera f).
Articolo 52
In deroga all'articolo 17, terzo comma, gli agenti temporanei di cui all', lettera f), con un contratto a durata indeterminata possono ottenere, indipendentemente dall'anzianità, un'aspettativa senza assegni per periodi non superiori a un anno.
La durata totale di tale aspettativa non può superare 12 anni sull'insieme della carriera dell'agente.
L'agente temporaneo può essere sostituito nel suo impiego.
Allo scadere dell'aspettativa, l'agente temporaneo è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti per tale impiego. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'agente temporaneo conserva, alle stesse condizioni, i propri diritti alla reintegrazione per il successivo posto che si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni; in caso di secondo rifiuto, l'istituzione può risolvere il contratto senza preavviso. Fino alla data della reintegrazione effettiva o del comando, l'agente temporaneo rimane in aspettativa senza assegni per motivi personali.
Articolo 53
Gli agenti temporanei di cui all', lettera f), sono assunti sulla base di una procedura di selezione organizzata da una o più agenzie. Su richiesta, l'Ufficio europeo per la selezione del personale fornisce assistenza all'agenzia o alle agenzie interessate, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio europeo per la selezione del personale garantisce la trasparenza delle procedure di selezione.
In caso di procedura di selezione esterna, gli agenti temporanei di cui all', lettera f), sono assunti unicamente nei gradi da SC1 a SC2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. Tuttavia, all'occorrenza e in casi debitamente giustificati, l'agenzia può autorizzare l'assunzione nei gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, in via eccezionale, nel grado AD 12 per impieghi caratterizzati da responsabilità corrispondenti e nei limiti della tabella dell'organico autorizzata. Il numero totale delle assunzioni nei gradi da AD 9 a AD 12 in un'agenzia non deve superare il 20 % del numero totale di assunzioni di agenti temporanei nel gruppo di funzioni AD, calcolato su un periodo continuativo di cinque anni.
Articolo 54
Nel caso degli agenti temporanei di cui all', lettera f), la promozione al grado immediatamente superiore avviene esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo di tali agenti ed esame dei rapporti di cui sono stati oggetto. L'articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, e l'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto si applicano per analogia. Non possono essere superati i tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie stabiliti per i funzionari all'allegato I, sezione B, dello statuto.
Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.
Articolo 55
Se un agente temporaneo di cui all', lettera f), in seguito alla pubblicazione interna di un posto, cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente, sempreché il suo grado sia uno di quelli che figurano nell'avviso di posto vacante.
Le stesse disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui l'agente temporaneo stipuli con un'agenzia un nuovo contratto immediatamente consecutivo a un precedente contratto di agente temporaneo con un'altra agenzia.
Articolo 56
Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali concernenti le procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei di cui all', lettera f).";
25)
il titolo III "è soppresso;
26)
all'articolo 79, paragrafo 2, il termine "ciascuna istituzione" è sostituito dal termine "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";
27)
l'articolo 80 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sulla base di questa tabella, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di ciascuna istituzione, agenzia o ente di cui all'articolo 3 bis può definire in maggiore dettaglio, previo parere del comitato dello statuto, le attribuzioni connesse a ciascun tipo di mansione.";
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli articoli 1 quinquies e 1 sexies dello statuto si applicano per analogia.";
28)
l'articolo 82 è così modificato:
a)
al paragrafo 6, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti dai termini "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";
b)
è inserito il paragrafo seguente:
"7. Gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II, III e IV possono essere autorizzati a partecipare a concorsi interni solamente dopo aver completato tre anni di servizio presso l'istituzione. Gli agenti contrattuali del gruppo di funzione II possono partecipare unicamente a concorsi ai gradi SC 1 e 2, quelli del gruppo di funzione III a concorsi ai gradi AST 1 e 2 e quelli del gruppo di funzione IV a concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o ai gradi da AD 5 ad AD 6. Il numero totale di candidati che sono agenti contrattuali e vengono assegnati a posti vacanti in uno qualsiasi dei gradi in questione non può mai superare il 5 % del numero totale annuo di nomine a tali gruppi di funzioni effettuate ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, dello statuto.";
29)
l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
"Articolo 84
1. L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno effettua un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a qualsiasi altro gruppo di funzioni.
Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o al congedo di maternità di cui all'articolo 58 dello statuto o a infortunio, a svolgere le proprie mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.
2. In caso di manifesta inidoneità dell'agente contrattuale, un rapporto può essere preparato in qualsiasi momento prima dello scadere del periodo di prova.
Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base del rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova dandogli un preavviso di un mese, oppure di assegnare l'agente contrattuale in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.
3. Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene preparato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.
Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, in casi eccezionali, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.
L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.
La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente contrattuale in relazione al titolo II dello statuto.
4. L'agente contrattuale in prova licenziato ha diritto a un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.";
30)
all'articolo 85, paragrafo 3, i termini "articolo 314 del trattato CE" sono sostituiti dai termini "articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea";
31)
all'articolo 86, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
al secondo comma è aggiunta la frase seguente:
"Tuttavia, agli agenti contrattuali assunti al grado 1 si applica per analogia l'articolo 32, paragrafo 2, dello statuto."
b)
è aggiunto il comma seguente:
"Sono adottate norme generali di applicazione del presente paragrafo, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.";
32)
all'articolo 88, primo comma, lettera b), i termini "tre anni" sono sostituiti dai termini "sei anni";
33)
l'articolo 91 è sostituito dal seguente:
"Articolo 91
Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.
Agli agenti contrattuali non si applica per analogia l'articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, dello statuto.
Le ore di lavoro straordinario prestate dagli agenti contrattuali nei gruppi di funzione III e IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.
Alle condizioni fissate dall'allegato VI dello statuto, le ore di lavoro straordinario prestate degli agenti contrattuali nei gruppi di funzione I e II danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.";
34)
all'articolo 95, i termini "63 anni" sono sostituiti dai termini "età pensionabile";
35)
l'articolo 96 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il termine "adeguati" è sostituito da "attualizzati";
b)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
"11. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 nell'interesse dell'equilibrio del regime.";
36)
all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, i termini "età di 65 anni" sono sostituiti dai termini "età di 66 anni";
37)
l'articolo 103 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'ex agente contrattuale deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, hanno diritto a una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.";
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Laddove, per un periodo superiore a un anno, non si abbiano notizie dell'esistenza in vita di un agente contrattuale o di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.";
38)
all'articolo 106, paragrafo 4, i termini "63 anni" sono sostituiti dai termini "età pensionabile";
39)
all'articolo 120, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti dai termini "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";
40)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 132 bis
Conformemente alle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, e su esplicita richiesta del deputato o dei deputati che essi coadiuvano, agli assistenti parlamentari accreditati può essere corrisposta, una sola volta, un'indennità di prima sistemazione o un'indennità di nuova sistemazione a valere sull''indennità di assistenza parlamentare del rispettivo deputato, previa dimostrazione della necessità di un cambio di residenza. L'importo dell'indennità non è superiore a un mese di stipendio base dell'assistente.";
41)
l'articolo 139 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare accreditato raggiunge l'età di 66 anni o, in via eccezionale, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto;";
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d)
tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, previa richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, nonché durante il congedo di maternità e di malattia, nei limiti suddetti;";
b)
è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, prevedono una procedura di conciliazione che si applica prima della risoluzione del contratto dell'assistente parlamentare accreditato, su richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto o dell'assistente parlamentare stesso, a norma del paragrafo 1, lettera d), e del paragrafo 3.";
42)
all'articolo 141, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti dai termini "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";
43)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 142 bis
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente regime applicabile agli altri agenti.";
44)
l'allegato è così modificato:
a)
all', paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti:
"L'articolo 21, l'articolo 22, a eccezione del paragrafo 4, l'articolo 23, l'articolo 24 bis e l'articolo 31, paragrafi 6 e 7, di tale allegato si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013. L'articolo 30 e l'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 5 di tale allegato si applicano per analogia agli agenti temporanei impiegati al 31 dicembre 2013. Per gli agenti in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, i termini "età di 66" all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 47, lettera a), all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 139, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti si leggano "età di 65.";
b)
è aggiunto l'articolo seguente:
"Articolo 6
Con effetto al 1o gennaio 2014, i contratti degli agenti temporanei a cui si applica l', lettera a), del regime applicabile agli altri agenti e che sono in servizio al 31 dicembre 2013 presso un'agenzia sono convertiti, senza procedura di selezione, in contratti a norma dell', lettera f), di tale regime. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Il presente articolo non si applica ai contratti degli agenti temporanei assunti come direttori o vicedirettori di agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, né ai funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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