Art. 2

In vigore dal 22 ott 2013
Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti: a) la composizione del consiglio di amministrazione; e b) la composizione dei gruppi di esperti indipendenti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che preparano le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19 di tale regolamento. La relazione tiene conto in particolare delle variazioni del numero degli Stati membri partecipanti ed esamina se alla luce delle variazioni si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2013/1022 | Portale Normativo