Art. 1

Elenchi di codici ed elencazioni

In vigore dal 21 ott 2013
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue: (1) L’ è così modificato: (a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: “Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti e quelle specifiche per ogni categoria tematica di cui agli allegati:” (b) il punto 4 è soppresso; (c) al punto 6, “ISO 19103” è sostituito da “ISO/TS 19103:2005”; (d) al punto 9, “EN ISO 19135” è sostituito da “EN ISO 19135:2007”; (e) al punto 11, “EN ISO 19128” è sostituito da “EN ISO 19128:2008”; (f) al punto 13, “EN ISO 19115” è sostituito da “EN ISO 19115:2005/AC:2008”; (g) al punto 15, “EN ISO 19135” è sostituito da “EN ISO 19135:2007”; (h) al punto 18, “ISO 19103” è sostituito da “ISO/TS 19103:2005”; (i) sono aggiunti i seguenti punti da 21 a 30: “21. “proprietà” (property): un attributo o una relazione; 22. “unione” (union type): un tipo che comprende un’unica alternativa fra quelle possibili (elencate come “attributi di membri”), conformemente alla norma ISO/TS 19103/2005; 23. “classe di associazione” (association class): un tipo che definisce proprietà aggiuntive per una relazione tra due altri tipi; 24. “copertura” (coverage): un oggetto territoriale avente la funzione di fornire valori a partire dal suo intervallo per ogni posizione diretta entro il suo ambito spaziale, temporale o spaziotemporale, conformemente alla norma ISO 19123:2007; 25. “dominio” (domain): un set ben definito, conformemente alla norma ISO/TS 19103:2005; 26. “intervallo” (range): un insieme di valori degli attributi degli elementi associati da una funzione agli elementi del dominio di una copertura, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007; 27. “griglia rettificata” (rectified grid): una griglia per la quale esiste una trasformazione affine tra le coordinate nella griglia e le coordinate di un sistema di riferimento di coordinate, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007; 28. “griglia identificabile” (referenceable grid): una griglia associata ad una trasformazione che può essere utilizzata per convertire i valori di coordinate di una griglia in valori di coordinate identificabili, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007; 29. “tassellazione” (tessellation): una ripartizione di uno spazio in un insieme di sottospazi coincidenti di dimensione identica allo spazio ripartito. In uno spazio bidimensionale, una tassellazione consiste in un insieme di poligoni che non si sovrappongono e che coprono interamente una zona di interesse; 30. “valore specificato” (narrower value), un valore che ha un rapporto gerarchico con un valore “parent” più generale.” (2) L’articolo 4 è così modificato: (a) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente: “1.   Per lo scambio e l’associazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all’articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati, le elencazioni e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV per le tematiche cui i set di dati si riferiscono.” (b) Tutti i riferimenti “allegato II” di cui ai punti 2 e 3 sono sostituiti da riferimenti “agli allegati”. (c) Al punto 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: “I valori dell’elencazione e degli elenchi di codici cono identificati unicamente mediante codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili dai computer. I valori possono comprendere anche un nome specifico per ogni lingua destinato ad essere utilizzato per l’interazione umana.” (3) All’articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso. (4) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 Elenchi di codici ed elencazioni 1.   Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato negli allegati: (a) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono esclusivamente i valori specificati nel presente regolamento; (b) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono i valori precisati nel presente regolamento e valori specificati dai fornitori di dati; (c) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono i valori specificati nel presente regolamento e valori aggiuntivi definiti dai fornitori di dati a qualsiasi livello della classificazione; (d) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati. Ai fini delle lettere b), c) e d), i fornitori di dati possono utilizzare, oltre ai valori autorizzati, i valori specificati nel documento INSPIRE “Technical guidance” pertinente reperibile nel sito INSPIRE del Centro comune di ricerca (JRC). 2.   Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore “parent” più generale. Quando i valori validi di un elenco di codici gerarchici sono specificati in una tabella del presente regolamento, i valori “parent” sono riportati nell’ultima colonna. 3.   Quando per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 1, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel presente regolamento, tale valore e la sua definizione sono messi a disposizione in un registro. 4.   Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici possono avere unicamente valori ammessi dalla specifica dell’elenco di codici. 5.   Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che posseggono un tipo di elencazione possono avere unicamente valori tratti dagli elenchi specificati per detto tipo di elencazione.” (5) All’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, i riferimenti a “nell’allegato II” sono sostituiti da riferimenti a “negli allegati”. (6) L’articolo 12 è così modificato: (a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1.   L’ambito dei valori delle proprietà territoriali definito nel presente regolamento è limitato allo schema territoriale “Simple Feature” definito da Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, salvo indicazione contraria per una specifica caratteristica tematica o per un tipo specifico di dati territoriali.” (b) Il paragrafo 2 è così modificato: L’espressione “unità SI” è sostituita dal testo seguente “unità SI o unità diverse accettate nell’ambito del sistema internazionale di unità”. (7) all’articolo 13 è aggiunto il seguente punto 6: “6. Tipo di rappresentazione territoriale: Il metodo utilizzato per rappresentare a livello territoriale delle informazioni geografiche.” (8) L’articolo 14 è così modificato: (a) Il paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal seguente: “b) il tipo o i tipi di oggetti territoriali, o i loro sottoinsiemi, che costituiscono il contenuto dello strato.” (b) È aggiunto il seguente paragrafo 3: “3.   Per i tipi di oggetti territoriali i cui oggetti possono essere anche classificati mediante un attributo con un valore di elenco di codici, è possibile definire più strati. Ciascun strato comprende gli oggetti geografici corrispondenti ad un valore specifico di elenco dei codici. Nella definizione di questi set di strati agli allegati II, III e IV sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: a) la variabile <CodeListValue> rappresenta i valori dell’elenco di codici interessato, con la prima lettera in maiuscolo; b) la variabile <human-readable name> rappresenta il nome leggibile dei valori dell’elenco di codici; c) il tipo di oggetto territoriale comprende l’attributo e l’elenco dei codici interessati, tra parentesi; d) viene fornito un esempio di strato.” (9) L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. (10) L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. (11) È aggiunto l’allegato III, quale riportato nell’allegato III del presente regolamento. (12) È aggiunto l’allegato IV, quale riportato nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1253:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo