Art. 7
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 18 ott 2013
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione cui sono soggetti in conformità dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione definiti nell’allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità degli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità concettuale e dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e revisione definiti nell’allegato III.
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