Art. 1
In vigore dal 17 ott 2013
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
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