Art. 5

Compiti e strumenti macroprudenziali

In vigore dal 15 ott 2013
Compiti e strumenti macroprudenziali 1.   Ove opportuno o ritenuto necessario, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate degli Stati membri partecipanti applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità del pertinente diritto dell’Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali prevista dalle procedure di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, e fatte salve le procedure ivi stabilite, nei casi specificati nel pertinente diritto dell’Unione. Dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione, l’autorità interessata notifica debitamente la propria intenzione alla BCE. Qualora sollevi un’obiezione, la BCE dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. L’autorità interessata tiene debitamente in considerazione le ragioni della BCE prima di procedere con la decisione, se del caso. 2.   La BCE può applicare, qualora lo si ritenga necessario, invece delle autorità nazionali competenti o delle autorità nazionali designate dello Stato membro partecipante, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate degli Stati membri partecipanti che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità del pertinente diritto dell’Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, e applicare misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali al livello degli enti creditizi fatte salve le procedure stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE nei casi specificati nel pertinente diritto dell’Unione. 3.   Un’autorità nazionale competente o un’autorità nazionale designata può proporre alla BCE di agire ai sensi del paragrafo 2 per far fronte alla situazione specifica del sistema finanziario e dell’economia del suo Stato membro. 4.   Se intende agire conformemente al paragrafo 2, la BCE coopera strettamente con le autorità nazionali designate negli Stati membri interessati. In particolare, notifica la propria intenzione alle autorità nazionali competenti o alle autorità nazionali designate interessate dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Qualora una delle autorità interessate sollevi un’obiezione, dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. La BCE tiene debitamente in considerazione tali ragioni prima di procedere con la decisione, se del caso. 5.   Nell’assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 2, la BCE tiene conto della situazione specifica del sistema finanziario, della situazione economica e del ciclo economico nei singoli Stati membri o in parti di essi.
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