Art. 22
Garanzie procedurali per l’adozione di decisioni di vigilanza
In vigore dal 15 ott 2013
Garanzie procedurali per l’adozione di decisioni di vigilanza
1. Prima di prendere decisioni in materia di vigilanza ai sensi dell’ e del capo III, sezione 2, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite. La BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario. In tal caso, la BCE può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.
Le decisioni della BCE sono motivate.
Storico versioni
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