Art. 13

Autorizzazione giudiziaria

In vigore dal 15 ott 2013
Autorizzazione giudiziaria 1.   Se l’ispezione in loco di cui all’, paragrafi 1 e 2, o l’assistenza di cui all’, paragrafo 5, richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria secondo le regole nazionali, tale autorizzazione è richiesta. 2.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell’ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la CGUE esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.
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