Art. 1
In vigore dal 11 ott 2013
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell’allegato medesimo.
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