Art. 1
In vigore dal 10 ott 2013
L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
'b)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);';
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)
membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto;";
c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e)
persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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