Art. 95
Garanzia globale
In vigore dal 9 ott 2013
Garanzia globale
1. L'autorizzazione di cui all', paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
b)
soddisfano i criteri di cui all', lettera a);
c)
si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all', lettera d).
2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, a condizione che soddisfi i criteri di cui all', lettere b) e c).
3. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un operatore economico autorizzato per la semplificazione doganale è autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo ridotto.
4. La garanzia globale con un importo ridotto di cui al paragrafo 3 è equivalente alla costituzione di una garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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