Art. 95

Garanzia globale

In vigore dal 9 ott 2013
Garanzia globale 1.   L'autorizzazione di cui all', paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione; b) soddisfano i criteri di cui all', lettera a); c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all', lettera d). 2.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, a condizione che soddisfi i criteri di cui all', lettere b) e c). 3.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un operatore economico autorizzato per la semplificazione doganale è autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo ridotto. 4.   La garanzia globale con un importo ridotto di cui al paragrafo 3 è equivalente alla costituzione di una garanzia.
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