Art. 86
Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione
In vigore dal 9 ott 2013
Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione
1. Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.
Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.
2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale dell'Unione, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.
3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.
4. In casi specifici l'importo dei dazi all'importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo senza una richiesta del dichiarante al fine di evitare l'elusione delle misure tariffarie di cui all', paragrafo 2, lettera h).
5. Quando sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione di cui all', paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
6. Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell', paragrafo 2, lettere da d) a g), degli e degli articoli da 259 a 262 del presente regolamento, o ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (15), tale trattamento tariffario favorevole, agevolazione o esenzione si applica anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli o 82 del presente regolamento, purché l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.
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