Art. 78

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

In vigore dal 9 ott 2013
Disposizioni speciali relative alle merci non originarie 1.   Quando un divieto di rimborso dei dazi all'importazione, o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un'obbligazione doganale all'importazione per tali merci non originarie sorge in seguito all'accettazione della dichiarazione di riesportazione relativa ai prodotti in questione. 2.   Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo. 3.   Si applica l', paragrafi 2 e 3. Tuttavia, per le merci non unionali di cui all', il debitore è la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.
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Disposizioni speciali relative alle merci non originarie (Art. 78 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo