Art. 74

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

In vigore dal 9 ott 2013
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana 1.   Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell', si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo. L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede. 2.   Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è: a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure d) valore calcolato, eguale alla somma: i) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate; ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione; iii) del costo o del valore degli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera e). 3.   Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; c) del presente capo.
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Metodi secondari di determinazione del valore in dogana (Art. 74 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo