Art. 74
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
In vigore dal 9 ott 2013
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell', si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.
2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
a)
il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
b)
il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
c)
il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure
d)
valore calcolato, eguale alla somma:
i)
del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
ii)
di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;
iii)
del costo o del valore degli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera e).
3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
a)
dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
b)
dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
c)
del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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