Art. 72

Elementi da non includere nel valore in dogana

In vigore dal 9 ott 2013
Elementi da non includere nel valore in dogana Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell', non si deve includere: a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione; b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale; c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte: i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare; ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento; d) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate; e) le commissioni di acquisto; f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci; g) nonostante l', paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.
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