Art. 71
Elementi del valore di transazione
In vigore dal 9 ott 2013
Elementi del valore di transazione
1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell' il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:
a)
i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i)
le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
ii)
il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e
iii)
il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
b)
il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i)
materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;
ii)
utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;
iii)
materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
iv)
i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;
c)
i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d)
il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e
e)
le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:
i)
le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
ii)
le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.
2. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
3. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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